Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152).

      1. Al comma 2 dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) contenimento della tariffa nei comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti».

      2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:

          «e) i criteri di differenziazione e le modalità di applicazione delle tariffe determinate e stabilite dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze».

      3. Dopo il comma 2 dell'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Ai fini della gestione del servizio e della determinazione di tariffe differenziate ai sensi della lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 147 e della lettera e) del comma 2 del presente articolo, le convenzioni devono altresì prevedere la

 

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partecipazione dei sindaci, o di loro delegati, dei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti che hanno una disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili superiore ai propri fabbisogni.
      2-ter. I comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti hanno facoltà di provvedere alla distribuzione delle risorse idriche sul proprio territorio tramite il personale dipendente».