1. Al comma 2 dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) contenimento della tariffa nei comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti».
2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:
«e) i criteri di differenziazione e le modalità di applicazione delle tariffe determinate e stabilite dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze».
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ai fini della gestione del servizio e della determinazione di tariffe differenziate ai sensi della lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 147 e della lettera e) del comma 2 del presente articolo, le convenzioni devono altresì prevedere la